Premessa indispensabile è la conoscenza
- del proprio regime fiscale: è necessario distinguere tra i regimi “agevolati” (regime dei minimi e regime forfettario), e i regimi ordinari o semplificati.
- della eventuale trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria. Tutti gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie (osteopati “puri” esclusi, al momento) sono tenuti a iscriversi al portale del Sistema Tessera Sanitaria e a registrarvi le fatture emesse relative a “spese sanitarie” (fatture per trattamenti osteopatici esclusi, al momento).
Nei regimi agevolati
NON si addebita l’IVA sulle fatture
NON esiste obbligo di emettere la fattura elettronica
Nei regimi semplificati – ordinari
NON si addebita l’IVA sulle fatture per prestazioni sanitarie (es. trattamento fisioterapico)
Si addebita l’IVA s
ulle fatture per trattamento osteopatico (non ancora prestazione sanitaria)
Si addebita l’IVA su tutte le altre fatture (es. consulenze)
Esiste obbligo di emettere la fattura elettronica per il trattamento osteopatico
Esiste il DIVIETO di emettere la fattura elettronica per prestazioni sanitarie
Esiste obbligo di emettere fattura elettronica per tutte le altre operazioni (es. consulenze)
Il Sistema Tessera Sanitaria è un portale nel quale tutti gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie sono tenuti a registrare le fatture emesse relative a spese sanitarie. Il STS, ricevuti i dati, li trasmette all’Agenzia delle Entrate perché possa essere predisposta la cosiddetta dichiarazione precompilata. Nella dichiarazione precompilata sono, appunto, co
ntenuti in automatico tutti i dati della ordinaria “dichiarazione dei redditi” cosa che permette, a chiunque non abbia particolari situazioni integrative, di evitare di recarsi da un commercialista o al CAF per la presentazione della stessa. Basta “accettarla” per adempiere all’obbligo.
Dal primo ottobre l’obbligo, in origine riservato a medici e farmacisti, si è esteso a tutti gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie che emettano fatture per spese sanitarie. Resterebbero escluse, quindi, al momento, le fatture relative ai trattamenti osteopatici, pur se emesse dai suddetti iscritti
Regimi agevolati:
comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria per
trattamenti osteopatici: NO
comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria per spese sanitarie, es. trattamenti fisioterapici SI
Regimi ordinari – semplificati:
comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria per trattamenti osteopatici: NO
comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria per spese sanitarie, es. trattamenti fisioterapici SI
Dal 1 gennaio del 2020 è sorto un ulteriore obbligo: per poter essere detraibili le spese sanitarie devono essere pagate con metodo tracciabile (bancomat, carta credito, bonifico, assegno, paypal, ecc.), pena la decadenza dalla detraibilità. E dato che la circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 stabilisce che (…) le spese per prestazioni di osteopatia (…) sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie si rende automatico ch
e le fatture per trattamento osteopatico, se emesse da iscritti agli albi delle professioni sanitarie, pur da non registrare al Sistema Tessera Sanitaria, dovranno essere pagate con mezzo tracciabile dal cliente se ne vuole ottenere la detraibilità fiscale.
Per cui:
Fattura per trattamento osteopatico emesso da un osteopata senza titolo sanitario pregresso:
IVA se forfettario NO
IVA se ordinario – semplificato SI
Comunicazione a STS NO
Pagamento tracciabile obbligatorio NO
Fattura per trattamento osteopatico emesso da un osteopata iscritto all’albo di una professione sanitaria:
IVA se forfettario NO
IVA se ordinario – semplificato SI
Comunicazione a STS NO
Pagamento tracciabile obbligatorio SI
Fattura per prestazioni sanitarie
IVA se forfettario NO
IVA se ordinario – semplificato NO
Comunicazione a STS SI
Pagamento tracciabile obbligatorio SI
Il cliente di un osteopata iscritto ad un albo di u
na professione sanitaria se vuole rendere detraibile la relativa fattura dovrà necessariamente recarsi da un commercialista o da un CAF per la presentazione della dichiarazione dei redditi, integrando le fatture mancanti nel STS.
Documento a cura di Alfonso Causi
Grazie a tuttosteopatia.it per il testo